Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile | Informazioni ambientali | Amm. Trasparente

Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile

·         Descrizione


Per "installazione e/o modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici" si intende installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

·         Requisiti


L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259   e s.m.i. (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”).

L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero dello Sviluppo Economico (M.i.s.e.) una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Successivamente, le imprese  autorizzate dal M.i.s.e.  hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere al Suap comunale le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture.

Le singole fattispecie procedurali sono definite dagli artt. 87 e segg. del D.Lgs. 259/2003 sulla base delle caratteristiche degli impianti e/o del tipo di variazioni da cui gli stessi sono interessati (potenza, eventuale presenza di infrastrutture preesistenti, dimensioni degli impianti radianti).

A seconda del ricorrere o meno di tali caratteristiche, la normativa vigente prevede l'assoggettabilità della procedura a fattispecie diversamente regolate, per cui, ad esempio, per l’installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt sarà necessaria la presentazione di un' istanza ed il rilascio da parte del SUAP di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.


Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha posto particolare attenzione agli interventi destinati allo sviluppo della banda larga, prevedendo apposite procedure semplificative (vedi art. 87 bis del citato D.Lgs. 259/2003).

Si evidenzia che le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

Data iniziale di pubblicazione: 19/03/2019

Ultimo aggiornamento: 19/03/2019