Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) | Informazioni ambientali | Amm. Trasparente

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

 
L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) introduce un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia:
·l’autorizzazione agli scarichi;
·la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
·l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga);
·la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico
·l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
·la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti;
·la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A.
 
Chi è soggetto ad A.U.A.

Le disposizioni in materia di A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.
 
Chi non può o non è tenuto a richiederla

In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’ A.U.A.:
·gli impianti soggetti ad AIA
·i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006)
·le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006)
·gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
·le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
·gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
·gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)
 

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Data iniziale di pubblicazione: 19/03/2019

Ultimo aggiornamento: 19/03/2019